MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 maggio 2005, n.121
Regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. (GU n. 154 del 5-7-2005)
testo in vigore dal: 20-7-2005
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme
sulla navigazione da diporto;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante l’adesione alla Convenzione internazionale sugli
standard di addestramento e tenuta della guardia (STCW 78/95), adottata a Londra il 7 luglio 1978;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 647, che istituisce i titoli professionali di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime e di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2001, n. 24, concernente requisiti, limiti
delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 9 maggio 2001 relativo ai requisiti
minimi di formazione per la gente di mare in attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, concernente le disposizioni per il riordino e il rilancio della
nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto l’articolo 2, comma 3, lettere a) e c), della predetta legge, concernenti rispettivamente il
conseguimento del titolo di comandante di nave da diporto adibita al noleggio e l’individuazione dei
titoli e delle qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unita’ da diporto
impiegate in attivita’ di noleggio;
Visto l’articolo 3 della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni in materia di navi
destinate esclusivamente al noleggio per finalita’ turistiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi – espresso
nell’adunanza del 21 febbraio 2005;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2005;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto
impiegate in attivita’ di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita’
turistiche di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge
attivita’ lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per
il comando di navi da diporto di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai
sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– La legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante: «Norme sulla
navigazione da diporto» e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
– La legge 21 novembre 1985, n. 739, recante: «Adesione alla convenzione del 1978, sulle norme
relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a
Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione» e’ pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295.
– L’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi’ recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della
legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.».
– Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante:
«Disposizoni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche’
interventi per assicurare taluni collegamenti aerei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
ottobre 1996, n. 248, e’ stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
647, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, recante: «Regolamento di
attuazione delle direttive n. 94/58/CE e n. 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione
per la gente di mare» e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2001,
n. 187.
– La legge 8 luglio 2003, n. 172, recante:
«Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico» e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003.
– L’art. 2, comma 3, della legge n. 172/2003 cosi’ recita:
«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono emanati uno o piu’ regolamenti concernenti:
a) il conseguimento dellaqualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al
noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita’ da diporto impiegate in attivita’ di noleggio,
nonche’ la determinazione del numero minimo dei componenti l’equipaggio, d’intesa con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unita’ da
diporto impiegate in attivita’ di noleggio e delle navi da diporto;
d) l’attuazione delle disposizioni dell’art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.».
– L’art. 3 della legge n. 172/2003 cosi’ recita:
«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita’ turistiche). – 1. Possono essere
iscritte nel registro internazionale di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni,
ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri
e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione
internazionale esclusivamente al noleggio per finalita’ turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel registro internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di
cui al comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e’ emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui
sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, piu’ il
comandante, di nazionalita’ italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. Qualora lo ritenga
necessario, il comandante puo’ aggiungere all’equipaggio componenti di altra nazionalita’.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio
disposta dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma
2, lettera c).
7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l’anno
2003, 7,288 milioni di euro per l’anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
Note all’art. 1:
– Per l’art. 3 della legge n. 172/2003 si veda nelle note alle premesse.
– L’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante:
«Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
dicembre 1997, n. 293, cosi’ recita:
«Art. 4 (Patente per il comando delle navi da diporto).
– 1. La patente per navi da diporto abilita al comando delle unita’ destinate alla navigazione da
diporto, aventi una lunghezza superiore a 24 metri.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre
unita’ da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela con motore
ausiliario e motoveliero.».
Art. 2.
Titoli professionali del diporto
1. Sono istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:
a) Sezione coperta:
1) ufficiale di navigazione del diporto;
2) capitano del diporto;
3) comandante del diporto;
b) Sezione macchina:
1) ufficiale di macchina del diporto;
2) capitano di macchina del diporto;
3) direttore di macchina del diporto.
Art. 3.
Matricole e documenti di lavoro
1. Il personale navigante applicato nel diporto deve essere iscritto nelle matricole della gente di
mare di prima categoria ed e’ munito di libretto di navigazione.
2. A tale personale si applicano le disposizioni generali per l’immatricolazione della gente di mare
di cui al Libro I, Titolo IV, Capi I e II del regolamento per l’esecuzione del codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
Nota all’art. 3:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante:
«Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima)» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94.
Art. 4.
Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto
1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti
requisiti:
a) aver compiuto i 16 anni di eta’;
b) aver assolto l’obbligo scolastico ai sensi dell’articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.
Nota all’art. 4:
– L’art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, recante: «Istituzione e ordinamento della
scuola media statale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27, cosi’ recita:
«Art. 8 (Adempimento dell’obbligo). – I genitori dell’obbligato o chiunque ne faccia le veci
rispondono dell’adempimento dell’obbligo. Essi possono curare per proprio conto l’istruzione
dell’obbligato, purche’ dimostrino la capacita’ di provvedervi e ne diano comunicazione,
anno per anno alla competente autorita’ scolastica.
Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola
media; chi non l’abbia conseguito e’ prosciolto dall’obbligo se, al compimento del
quindicesimo anno di eta’, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo
scolastico.
In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli
inadempimenti all’obbligo dell’istruzione elementare.».
Art. 5.
Requisiti e limiti di abilitazione per l’ufficiale di navigazione del diporto
1. L’ufficiale di navigazione del diporto puo’ imbarcare in qualita’ di ufficiale di coperta di grado
inferiore al primo su navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero puo’ essere imbarcato come
comandante su tutte le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di eta’;
b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di
almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o
allievo ufficiale di navigazione del diporto, ovvero aver conseguito diploma di scuola secondaria di
secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto
marittimo e di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di mozzo o allievo
ufficiale di navigazione del diporto. Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la
supervisione del comandante o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito
libretto di addestramento approvato dall’Amministrazione;
d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio,
sicurezza personale e responsabilita’ sociali (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio
(MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o
societa’ riconosciuti idonei dall’Amministrazione nonche’ il corso primo soccorso elementare
secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un
esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita’ di eseguire i
compiti e le mansioni dell’ufficiale in servizio di guardia in navigazione di cui all’articolo 1 del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, e successive modificazioni.
Nota all’art. 5:
– L’art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni, cosi’ recita:
«Art. 1 (Ufficiale di navigazione). – 1. L’ufficiale di navigazione puo’ imbarcare in qualita’ di
ufficiale di coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilita’ di una guardia di
navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) avere compiuto i diciotto anni di eta’;
c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
d) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle
mansioni dell’ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo,
comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi su navi di stazza lorda pari o
superiore a 500 tonnellate in attivita’ di addestramento, nonche’ della frequenza, con esito
favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, sopravvivenza e salvataggio, radar e
A.R.P.A. presso istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei da questo Ministero.
Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la supervisione del
comandante o di un ufficiale di coperta da questi designato e il suo svolgimento deve essere
riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall’amministrazione. Tale periodo puo’
essere sostituito da un periodo di navigazione di almeno trentasei mesi in servizio di coperta a bordo
di navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate, dei quali almeno sei in compiti
connessi con la tenuta della guardia sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di
coperta da questi designato;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del programma di
addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e
capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW, a livello operativo.
3. Qualora in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero
delle comunicazioni, l’ufficiale di navigazione potra’ svolgere mansioni connesse con i servizi radio
di bordo.».
Art. 6.
Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto
1. Il capitano del diporto puo’ essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio senza
limiti come primo ufficiale di coperta, ovvero puo’ essere imbarcato come comandante su navi da
diporto anche adibite al noleggio inferiori a 500 TSL.
2. Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;
b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio o ad uso privato
di cui 12 mesi effettuati con navigazione internazionale breve, vistata dall’autorita’ marittima o
consolare, con il titolo immediatamente inferiore;
c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o
societa’ riconosciuti idonei dall’Amministrazione e il corso primo soccorso (First Aid) secondo le
disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle
conoscenze e capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni del comandante e primo ufficiale di
coperta di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e
successive modificazioni;
e) qualora la nave da diporto sia equipaggiata con sistema Automatic Radar Plotting Aids
(ARPA) il capitano di navigazione del diporto dovra’ essere in possesso del certificato di
superamento del corso Automatic Radar Plotting Aids (ARPA).
Nota all’art. 6:
– L’art. 4 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni, cosi’ recita:
«Art. 4 (Capitano). – 1. Il capitano puo’ imbarcare in qualita’ di primo ufficiale di coperta a bordo
di navi senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di capitano occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di «ufficiale di navigazione»;
b) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e
mansioni dei primi ufficiali e comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello
direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi in qualita’ di ufficiale
responsabile di una guardia di navigazione a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a
500 tonnellate;
c) aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del periodo di addestramento, un esame teoricopratico,
atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni
dei primi ufficiali e comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.».
Art. 7.
Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto
1. Il comandante del diporto e’ abilitato alla conduzione di navi da diporto anche adibite al noleggio
da 500 a 3000 TSL.
2. Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto;
b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio di cui 12 mesi
effettuati con periodi di navigazione internazionale breve, vistata dall’autorita’ marittima o
consolare, con il titolo immediatamente inferiore;
c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica (Medical Care) secondo le
disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.
Art. 8.
Sezione coperta – Specializzazione vela
1. I titoli professionali di cui al presente regolamento sono prescritti ai fini dello svolgimento di
prestazioni lavorative a bordo di unita’ dotate di apparato propulsivo a motore.
2. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unita’ dotate di propulsione velica e’
istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un
esame teorico-pratico.
3. La prova teorica e’ svolta in base ai programmi stabiliti con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. La prova pratica di navigazione a vela si svolge innanzi alla commissione d’esame integrata da un
istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.
5. La specializzazione e’ annotata sul libretto di navigazione.
Art. 9.
Qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto
1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti
requisiti:
a) aver compiuto i 16 anni di eta’;
8
b) aver assolto l’obbligo scolastico ai sensi dell’articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.
Nota all’art. 9:
– Per l’art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 si veda nelle note all’art. 4.
Art. 10.
Requisiti e limiti di abilitazione per l’ufficiale di macchina del diporto
1. L’ufficiale di macchina del diporto puo’ essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al
noleggio aventi apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw in qualita’
di ufficiale di macchina di grado inferiore al primo, ovvero puo’ essere imbarcato in qualita’ di
direttore di macchina su navi o imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio con apparato
motore principale con potenza di propulsione inferiore a 1500 Kw.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di eta’;
b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di
almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o
allievo ufficiale di macchina del diporto ovvero aver conseguito il diploma di scuola secondaria di
secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per
gli apparati ed impianti marittimi e di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di
addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con
la qualifica di giovanotto di macchina o allievo ufficiale di macchina del diporto. Tale periodo di
addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di chi ne
fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato
dall’Amministrazione;
d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio,
sicurezza personale e responsabilita’ sociali (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio
(MAMS) presso istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei dall’Amministrazione ed il corso di
primo soccorso elementare secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un
esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita’ di eseguire i
compiti e le mansioni dell’ufficiale in servizio di guardia nel locale macchina di cui all’articolo
11 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive
modificazioni.
Nota all’art. 10:
– L’art. 11 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni, cosi’ recita:
«Art. 11 (Ufficiale di macchina). – 1. L’ufficiale di macchina puo’ imbarcare in qualita’ di ufficiale
di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilita’ di una guardia di macchina in un locale
apparato motore presidiato o ad essere designato ufficiale di macchina responsabile di un locale
apparato motore periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore
principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 chilowatt.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) avere compiuto i diciotto anni di eta’;
c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
d) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle
mansioni dell’ufficiale di macchina, di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo,
comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi su navi dotate di apparato di
propulsione di potenza pari o superiore a 750 chilowatt, in attivita’ di addestramento, nonche’
della frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, e sopravvivenza e
salvataggio, presso istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei da questo Ministero.
Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di
macchina o di un ufficiale di macchina da questi designato e il suo svolgimento deve essere
riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall’amministrazione;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il periodo di addestramento, un esame teoricopratico,
atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita’ ad eseguire i compiti e
le mansioni dell’ufficiale di macchina, di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello
operativo.».
Art. 11.
Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano di macchina del diporto
1. Il capitano di macchina del diporto puo’ essere imbarcato in qualita’ di primo ufficiale di
macchina su navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero puo’ essere imbarcato in qualita’ di
direttore di macchina su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato motore
principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw.
2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina del diporto;
b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al
noleggio con il titolo immediatamente inferiore;
c) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o
societa’ riconosciuti idonei dall’Amministrazione ed il corso di primo soccorso (First Aid)
secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un
esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita’ di eseguire i
compiti e le mansioni di direttore di macchina e di primo macchinista di cui all’articolo 12 del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
Nota all’art. 11:
– L’art. 12 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni, cosi’ recita:
«Art. 12 (Capitano di macchina). – 1. Il capitano di macchina puo’ imbarcare in qualita’ di primo
ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di
propulsione pari o superiore a 3000 chilowatt.
2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione di «ufficiale di macchina»;
b) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle
mansioni del primo ufficiale di macchina e del direttore di macchina, di cui alla sezione A-III/2 del
codice STCW, a livello direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici
mesi in qualita’ di ufficiale di macchina su navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari o
superiore a 750 chilowatt;
c) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il periodo di addestramento, un esame teoricopratico,
atto a dimostrare la competenza ad eseguire i compiti e le mansioni del primo
ufficiale di macchina e del direttore di macchina, di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a
livello direttivo.».
Art. 12.
Requisiti e limiti di abilitazione per il direttore di macchina del diporto
1. Il direttore di macchina del diporto puo’ imbarcare su navi da diporto anche adibite al noleggio
aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione superiore a 3000 Kw.
2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di capitano di macchina del diporto;
b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al
noleggio con il titolo immediatamente inferiore.
Art. 13.
Rapporti tra titoli professionali marittimi e titoli professionali del diporto
1. Le abilitazioni professionali marittime di comandante, capitano, ufficiale di navigazione, direttore
di macchina, capitano di macchina e ufficiale di macchina di cui al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni consentono ai loro possessori
di ottenere le corrispondenti abilitazioni di’ cui all’articolo 2 del presente regolamento.
2. Il titolo professionale di comandante del diporto da’ diritto al rilascio della abilitazione di
ufficiale di navigazione di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
3. Il titolo professionale di direttore di macchina del diporto da’ diritto al rilascio della abilitazione
a quello di ufficiale di macchina di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
Nota all’art. 13:
– Per l’art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 si veda nelle note all’art. 5.
Art. 14.
Disposizioni transitorie
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso del titolo
professionale di «conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque
marittime», di cui all’articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge
23 dicembre 1996, n. 647, ovvero coloro i quali sono in possesso della patente per il comando di
navi da diporto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431,
possono conseguire, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, il
certificato di ufficiale di navigazione del diporto, se in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5,
comma 2, del presente regolamento ad esclusione del requisito indicato alla lettera c).
2. I titoli professionali di «conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque
marittime» rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento
conservano validita’ e specie di abilitazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 10 maggio 2005
Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 97
